| 1. Alla salvaguardia fisica di Venezia e della sua laguna
provvede lo Stato attraverso il competente Magistrato alle
acque di Venezia secondo il piano generale degli interventi
approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29
novembre 1984, n. 798, e citato dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 139.
2. La salvaguardia fisica di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) all'abbattimento delle acque alte mediante la
realizzazione delle opere di regolazione dei livelli marini in
laguna secondo il progetto di massima valutato dal Comitato di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
b) alla difesa dei centri abitati dalle acque alte
anche attraverso interventi localizzati per insulae, con
particolare riferimento all' Insula di S. Marco e
all' Insula di Rialto;
c) al riequilibrio idrogeologico ed all'arresto e
all'inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare,
con particolare riferimento al fenomeno dell'erosione, da
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realizzare secondo il progetto generale di massima valutato
dal Comitato di cui alla lettera a);
d) alla ricostruzione dei marginamenti
lagunari;
e) alla realizzazione delle opere portuali e
marittime con particolare riguardo alle opere di difesa dei
litorali e allo scavo dei canali navigabili;
f) alla progressiva sostituzione del traffico
petrolifero presente in laguna.
3. La realizzazione delle opere in regolazione delle
maree, da eseguire alle tre bocche di porto, può essere
avviata, previa valutazione, da parte del Comitato per Venezia
di cui all'articolo 25, di un adeguato avanzamento degli
interventi di riequilibrio e di risanamento ambientale.
4. Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui
alla lettera c) del comma 2 il Magistrato alle acque di
Venezia attiva, con la massima tempestività ed urgenza, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, di
recupero e di messa in sicurezza delle aree inquinate presenti
nell'area lagunare.
5. Resta ferma la validità della concessione assentita al
Consorzio Venezia nuova nei limiti dell'attuazione del piano
generale degli interventi di cui al comma 1.
6. Il Magistrato alle acque di Venezia deve, altresì,
provvedere, anche avvalendosi dei dati del Servizio
informativo, del Centro sperimentale di Voltabarozzo nonché
del Centro maree del comune di Venezia, alla costituzione di
un unico Centro di previsione delle maree entro il 1^ gennaio
2000.
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