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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65962
DDL5576-0004
Progetto di legge Camera n. 5576 - testo presentato - (DDL13-5576)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5576. TESTIPDL
...C5576.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5576 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Alla salvaguardia fisica di Venezia e della sua laguna
  provvede lo Stato attraverso il competente Magistrato alle
  acque di Venezia secondo il piano generale degli interventi
  approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29
  novembre 1984, n. 798, e citato dall'articolo 3 della legge 5
  febbraio 1992, n. 139.
     2.  La salvaguardia fisica di cui al comma 1 è
  finalizzata:
         a)  all'abbattimento delle acque alte mediante la
  realizzazione delle opere di regolazione dei livelli marini in
  laguna secondo il progetto di massima valutato dal Comitato di
  cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
         b)  alla difesa dei centri abitati dalle acque alte
  anche attraverso interventi localizzati per  insulae,  con
  particolare riferimento all' Insula  di S. Marco e
  all' Insula  di Rialto;
         c)  al riequilibrio idrogeologico ed all'arresto e
  all'inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare,
  con particolare riferimento al fenomeno dell'erosione, da
 
                               Pag. 4
 
  realizzare secondo il progetto generale di massima valutato
  dal Comitato di cui alla lettera  a);
         d)  alla ricostruzione dei marginamenti
  lagunari;
         e)  alla realizzazione delle opere portuali e
  marittime con particolare riguardo alle opere di difesa dei
  litorali e allo scavo dei canali navigabili;
         f)  alla progressiva sostituzione del traffico
  petrolifero presente in laguna.
     3.  La realizzazione delle opere in regolazione delle
  maree, da eseguire alle tre bocche di porto, può essere
  avviata, previa valutazione, da parte del Comitato per Venezia
  di cui all'articolo 25, di un adeguato avanzamento degli
  interventi di riequilibrio e di risanamento ambientale.
     4.  Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui
  alla lettera  c)  del comma 2 il Magistrato alle acque di
  Venezia attiva, con la massima tempestività ed urgenza, la
  progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, di
  recupero e di messa in sicurezza delle aree inquinate presenti
  nell'area lagunare.
     5.  Resta ferma la validità della concessione assentita al
  Consorzio Venezia nuova nei limiti dell'attuazione del piano
  generale degli interventi di cui al comma 1.
     6.  Il Magistrato alle acque di Venezia deve, altresì,
  provvedere, anche avvalendosi dei dati del Servizio
  informativo, del Centro sperimentale di Voltabarozzo nonché
  del Centro maree del comune di Venezia, alla costituzione di
  un unico Centro di previsione delle maree entro il 1^ gennaio
  2000.
 
DATA=990120 FASCID=DDL13-5576 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5576 TOTPAG=0021 TOTDOC=0034 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=011 PAGFIN=0004 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=557600 00 FASCIDC=13DDL5576 SORTNAV=0557600 000 00000 ZZDDLC5576 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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