| 1. Al recupero del patrimonio immobiliare demaniale della
città di Venezia e della sua laguna provvede lo Stato.
2. Al fine di cui al comma 1, è redatto, dal Magistrato
alle acque di Venezia, sentita la soprintendenza ai beni
artistici e storici, un piano di interventi per la
ristrutturazione ed il recupero degli edifici pubblici di
proprietà dello Stato.
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3. Agli interventi da realizzare per la ristrutturazione,
il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili d'interesse storico-artistico provvede
direttamente la soprintendenza ai beni artistici e storici di
Venezia.
4. Agli altri interventi provvede il Magistrato alle acque
di Venezia.
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