| 1. Il patrimonio immobiliare rappresentato dagli edifici
di culto è ristrutturato, e comunque oggetto d'interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di messa in
regime di sicurezza e di prevenzione, ad opera della diocesi
patriarcato di Venezia, che redige entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
apposito piano d'interventi, che è approvato dal Comitato per
Venezia di cui all'articolo 25.
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