| 1. Alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia
provvede la regione Veneto.
2. La salvaguardia ambientale di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) al disinquinamento del comprensorio
territoriale che costituisce il bacino scolante in laguna
anche mediante il risanamento delle acque sversanti in laguna
ed interventi strutturali rivolti a contenere gli apporti
inquinanti con la previsione anche d'incentivi per la
riconversione delle colture agricole;
b) alla realizzazione del sistema fognario del
comune di Venezia;
c) alla bonifica, al recupero e alla messa in
sicurezza delle aree inquinate di Porto Marghera;
d) alla realizzazione di un unico sistema di
monitoraggio della laguna di Venezia e dell'intero bacino
Pag. 6
scolante rivolto alla puntale e complessiva verifica e
valutazione dello stato dell'ecosistema lagunare.
3. La regione Veneto procede, altresì, alla realizzazione
di un sistema metropolitano ferroviario lagunare e
sub-lagunare, secondo quanto previsto all'articolo 17.
| |