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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65967
DDL5576-0009
Progetto di legge Camera n. 5576 - testo presentato - (DDL13-5576)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5576. TESTIPDL
...C5576.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5576 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Allo scopo di assicurare il perseguimento delle
  finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera  a),  le
  unità immobiliari costituenti il complesso dell'Arsenale
  utilizzabili per fini produttivi sono assegnate in concessione
  non onerosa al comune di Venezia per un periodo di cinque
  anni.
     2.  Al termine del quinquennio di cui al comma 1 il
  complesso immobiliare utilizzato a tale data per fini
  produttivi è integralmente trasferito, a titolo di proprietà,
  all'amministrazione comunale di Venezia.
     3.  Restano comunque nella disponibilità ed in proprietà
  dello Stato gli immobili utilizzati dalle amministrazioni
 
                               Pag. 7
 
  statali alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     4.  In caso di dismissione delle unità edilizie da parte
  dello Stato, il comune di Venezia ne acquista la proprietà a
  titolo gratuito.
     5.  Per l'attuazione del presente articolo il comune di
  Venezia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, definisce, sentita l'amministrazione
  statale, gli immobili che sono oggetto di concessione.
     6.  Il trasferimento della proprietà di cui al comma 2 è
  subordinato all'effettivo utilizzo delle aree e degli immobili
  costituenti il complesso dell'Arsenale a fini produttivi.
     7.  L'amministrazione comunale di Venezia garantisce la
  manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo in
  cui è concessionaria delle unità immobiliari.
     8.  Il comune di Venezia assegna le unità edilizie
  dell'Arsenale ad imprese pubbliche e private che dimostrino di
  inserire nel suddetto complesso immobiliare unità
  produttive.
     9.  L'amministrazione comunale di Venezia può, altresì,
  concedere contributi per l'acquisto di aree ed immobili
  nell'ambito del territorio comunale da adibire ad insediamenti
  produttivi, a condizione che tali insediamenti garantiscano un
  numero di occupati non inferiore a quindici.
     10.  Il comune di Venezia può concedere contributi ai
  privati per l'adeguamento e la messa a norma degli scarichi
  delle attività produttive.
 
DATA=990120 FASCID=DDL13-5576 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5576 TOTPAG=0021 TOTDOC=0034 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0007 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=557600 00 FASCIDC=13DDL5576 SORTNAV=0557600 000 00000 ZZDDLC5576 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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