| 1. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), le
unità immobiliari costituenti il complesso dell'Arsenale
utilizzabili per fini produttivi sono assegnate in concessione
non onerosa al comune di Venezia per un periodo di cinque
anni.
2. Al termine del quinquennio di cui al comma 1 il
complesso immobiliare utilizzato a tale data per fini
produttivi è integralmente trasferito, a titolo di proprietà,
all'amministrazione comunale di Venezia.
3. Restano comunque nella disponibilità ed in proprietà
dello Stato gli immobili utilizzati dalle amministrazioni
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statali alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. In caso di dismissione delle unità edilizie da parte
dello Stato, il comune di Venezia ne acquista la proprietà a
titolo gratuito.
5. Per l'attuazione del presente articolo il comune di
Venezia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce, sentita l'amministrazione
statale, gli immobili che sono oggetto di concessione.
6. Il trasferimento della proprietà di cui al comma 2 è
subordinato all'effettivo utilizzo delle aree e degli immobili
costituenti il complesso dell'Arsenale a fini produttivi.
7. L'amministrazione comunale di Venezia garantisce la
manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo in
cui è concessionaria delle unità immobiliari.
8. Il comune di Venezia assegna le unità edilizie
dell'Arsenale ad imprese pubbliche e private che dimostrino di
inserire nel suddetto complesso immobiliare unità
produttive.
9. L'amministrazione comunale di Venezia può, altresì,
concedere contributi per l'acquisto di aree ed immobili
nell'ambito del territorio comunale da adibire ad insediamenti
produttivi, a condizione che tali insediamenti garantiscano un
numero di occupati non inferiore a quindici.
10. Il comune di Venezia può concedere contributi ai
privati per l'adeguamento e la messa a norma degli scarichi
delle attività produttive.
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