| 1. Per la realizzazione delle iniziative volte al recupero
socio-economico, il comune di Venezia deve, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedere alla redazione di un
regolamento idoneo a fissare i criteri attraverso i quali
concedere contributi in conto capitale o in conto interessi
per l'attivazione di iniziative economiche nell'ambito del
territorio comunale.
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2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 75 per
cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle
attività. A tale fine le società, le cooperative e le imprese,
anche artigiane, che intendano stabilire la propria sede
produttiva nel territorio cittadino devono presentare un piano
aziendale e le previsioni produttive per i primi tre
esercizi.
3. Il comune di Venezia, nella definizione dei criteri
volti alla concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2,
deve delineare i princìpi idonei a privilegiare le cooperative
costituite tra giovani fino ai trentacinque anni di età,
nonché le società e le imprese che propongano dei piani di
investimenti idonei a garantire lo sviluppo di tecnologie
ambientali, o, comunque, rivolte all'applicazione nei settori
industriali e agricoli nonché nei trasporti, idonee a ridurre
l'impatto inquinante dei processi produttivi.
4. Per le imprese che intendono stabilire nel comune di
Venezia la loro sede legale e le loro sedi operative sono
garantite, per il primo triennio di attività decorrente dal
momento del trasferimento, agevolazioni fiscali mediante
riduzione, sino al 50 per cento, delle aliquote di tassazione
degli utili.
5. Gli utili reinvestiti nell'attività produttiva dalle
imprese sono comunque detassati sino al 90 per cento.
6. Le imprese che hanno sede nel comune di Venezia da
almeno un triennio alla data di entrata in vigore della
presente legge godono dei benefìci di cui al presente
articolo.
7. Per le imprese che hanno sede nel comune di Venezia,
l'età entro cui possono essere sottoscritti con il personale
dipendente contratti di formazione lavoro è elevata a
trentacinque anni.
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