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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65968
DDL5576-0010
Progetto di legge Camera n. 5576 - testo presentato - (DDL13-5576)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5576. TESTIPDL
...C5576.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5576 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Per la realizzazione delle iniziative volte al recupero
  socio-economico, il comune di Venezia deve, entro il termine
  perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, provvedere alla redazione di un
  regolamento idoneo a fissare i criteri attraverso i quali
  concedere contributi in conto capitale o in conto interessi
  per l'attivazione di iniziative economiche nell'ambito del
  territorio comunale.
 
                               Pag. 8
 
     2.  I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 75 per
  cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle
  attività.  A tale fine le società, le cooperative e le imprese,
  anche artigiane, che intendano stabilire la propria sede
  produttiva nel territorio cittadino devono presentare un piano
  aziendale e le previsioni produttive per i primi tre
  esercizi.
     3.  Il comune di Venezia, nella definizione dei criteri
  volti alla concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2,
  deve delineare i princìpi idonei a privilegiare le cooperative
  costituite tra giovani fino ai trentacinque anni di età,
  nonché le società e le imprese che propongano dei piani di
  investimenti idonei a garantire lo sviluppo di tecnologie
  ambientali, o, comunque, rivolte all'applicazione nei settori
  industriali e agricoli nonché nei trasporti, idonee a ridurre
  l'impatto inquinante dei processi produttivi.
     4.  Per le imprese che intendono stabilire nel comune di
  Venezia la loro sede legale e le loro sedi operative sono
  garantite, per il primo triennio di attività decorrente dal
  momento del trasferimento, agevolazioni fiscali mediante
  riduzione, sino al 50 per cento, delle aliquote di tassazione
  degli utili.
     5.  Gli utili reinvestiti nell'attività produttiva dalle
  imprese sono comunque detassati sino al 90 per cento.
     6.  Le imprese che hanno sede nel comune di Venezia da
  almeno un triennio alla data di entrata in vigore della
  presente legge godono dei benefìci di cui al presente
  articolo.
     7.  Per le imprese che hanno sede nel comune di Venezia,
  l'età entro cui possono essere sottoscritti con il personale
  dipendente contratti di formazione lavoro è elevata a
  trentacinque anni.
 
DATA=990120 FASCID=DDL13-5576 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5576 TOTPAG=0021 TOTDOC=0034 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=029 PAGFIN=0008 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=557600 00 FASCIDC=13DDL5576 SORTNAV=0557600 000 00000 ZZDDLC5576 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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