| 1. Ai fini di assicurare l'obiettivo di cui alla lettera
b), comma 2, dell'articolo 6, il comune di Venezia può
erogare, avvalendosi dei fondi ad esso assegnati per il
Pag. 9
perseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge,
contributi per l'acquisto della prima casa.
2. Tutti gli atti di acquisto relativi alla prima casa,
anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta
di registro e di bollo.
| |