| 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente, il comune di Venezia procede al censimento del
proprio patrimonio edilizio insistente nel centro storico da
poter adibire a residenza anche attraverso la modifica di
destinazione d'uso, indicando lo stato delle singole unità
abitative e gli interventi di massima da realizzare con
l'indicazione dei relativi costi e tempi per provvedere al
restauro ovvero alla necessaria manutenzione ordinaria e
straordinaria.
2. L'esercizio del diritto di prelazione di cui
all'articolo 11 è subordinato all'attestazione, da parte
dell'ufficio patrimonio del comune di Venezia,
dell'impossibilità di destinare ad abitazione unità edilizie
già facenti parte del complesso immobiliare di proprietà
dell'amministrazione comunale risultanti dal censimento
effettuato ai sensi del comma 1.
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