| 1. Ai fini di assicurare l'obiettivo del recupero del
patrimonio immobiliare privato ai fini residenziali di cui
alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 6, il comune
di Venezia provvede ad erogare contributi ai privati quale
incentivazione alla realizzazione dei lavori di restauro, di
risanamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Al fine di cui al comma 1 è destinata una quota non
inferiore al 10 per cento degli stanziamenti che sono
attribuiti per il proseguimento delle finalità della presente
legge al comune di Venezia.
3. I contributi sono assegnati ai privati, previa
pubblicazione, da parte dello stesso comune di Venezia, di
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apposito bando che indichi i requisiti minimi per la
concessione del contributo.
4. L'amministrazione comunale deve, altresì, indicare la
quota massima di lavori finanziabili con il contributo
pubblico.
5. Nella compravendita di immobili locati ad uso
abitazione per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il conduttore può esercitare il
diritto di prelazione salvo il caso di vendita da parte del
proprietario a parenti e affini entro il terzo grado che ivi
stabiliscano la propria residenza stabile; nei casi citati si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato
l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni,
modalità e termini qualora il conduttore non intenda
esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
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