| 1. Ai fini di garantire l'obiettivo di cui alla lettera
e) del comma 2 dell'articolo 6, il comune di Venezia può
destinare parte dei finanziamenti di cui alla presente legge
per la realizzazione di un sistema museale integrato, in modo
da assicurare l'ottimizzazione dello sfruttamento delle
risorse culturali cittadine.
2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 possono
essere eseguiti interventi di restauro, di risanamento e di
manutenzione straordinaria degli edifici storico-culturale e
destinati ad uso museale.
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