| 1. La manutenzione urbana del comune di Venezia è
rivolta:
a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini,
ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio
edilizio prospiciente i rii, secondo il piano programma che il
comune di Venezia deve predisporre ai sensi della presente
Pag. 11
legge ed in conformità dell'articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 139;
b) al restauro e alla ristrutturazione dei ponti e
delle fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi
per insulae, direttamente rivolte all'abbattimento delle
acque alte;
c) al restauro e al risanamento, anche
statico-culturale, degli edifici di proprietà comunale;
d) alla realizzazione di un piano di sicurezza
antincendio;
e) alla realizzazione del consolidamento delle
fondamenta degli immobili privati.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi fino
al 75 per cento del valore dei lavori, da realizzare secondo i
criteri stabiliti dalla stessa amministrazione comunale.
| |