| 1. Per garantire lo sviluppo delle attività finalizzate
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna in un quadro
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generale programmatico il Magistrato alle acque di Venezia
procede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'aggiornamento del piano
generale di cui all'articolo 2, adeguando gli elementi
economici e temporali relativi alla realizzazione di ogni
singolo intervento.
2. Il piano generale, aggiornato secondo quanto previsto
dal comma 1, è sottoposto al Comitato per Venezia di cui
all'articolo 25, affinché sia possibile programmare lo
sviluppo delle attività, alla luce dei costi e dei tempi di
realizzazione.
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