| 1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d),
la regione Veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, procede alla redazione di un
piano di sviluppo complessivo delle attività idonee ad
individuare i singoli interventi di disinquinamento, anche a
carattere sperimentale, necessari alla realizzazione delle
finalità della presente legge.
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere integrato dalle
opere necessarie a garantire l'escavo dei rii, di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a); l'indicazione di
tale categoria di interventi è di competenza del comune di
Venezia.
3. Il piano complessivo degli interventi di
disinquinamento di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i
termini di esecuzione nonché gli impegni economici di massima
necessari per ultimare le opere.
4. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, la regione
Veneto individua gli interventi di bonifica, di recupero e di
messa in sicurezza delle aree, che devono essere accompagnati
da una valutazione da cui emergano le ragioni che hanno
suggerito la programmazione delle diverse tipologie di
intervento e l'indicazione delle priorità.
5. Nel piano di cui al comma 1 deve comunque essere
indicata, sulla base di un apposito studio, la fattibilità di
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una soluzione che preveda l'isolamento delle zone inquinate
idoneo a garantire la stabilizzazione dei sedimenti
inquinanti.
6. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Comitato per
Venezia di cui all'articolo 15.
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