| 1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori
pubblici - Magistrato alle acque di Venezia, finalizzati alla
difesa dei centri abitati per insulae, gli interventi di
disinquinamento di competenza della regione Veneto e del
comune di Venezia, nonché gli interventi di competenza del
comune di Chioggia, che rappresentano altrettanti progetti
integrati, sono realizzati mediante accordi di programma dalle
amministrazioni interessate.
2. In particolare:
a) il Magistrato alle acque di Venezia, la regione
Veneto ed il comune di Venezia perfezionano accordi di
programma volti a garantire la realizzazione in modo
coordinato degli interventi per insulae e degli
interventi di sistemazione e di realizzazione del sistema
fognario cittadino, nonché quelli per la bonifica e la messa
in sicurezza dei siti inquinati;
b) il Magistrato alle acque di Venezia e la
regione Veneto perfezionano accordi di programma volti a
garantire, in modo coordinato, la realizzazione degli
interventi finalizzati all'arresto e all'inversione del
processo di degrado dell'ambiente lagunare e quelli di
fito-bio-depurazione;
c) la regione Veneto ed il comune di Venezia
perfezionano accordi di programma volti a garantire la
realizzazione in modo coordinato degli interventi di cui
all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139; trova
integrale applicazione il disposto di cui al comma 2 del
citato articolo 5;
d) il Magistrato alle acque di Venezia ed il
comune di Chioggia perfezionano accordi di programma volti a
garantire la realizzazione in modo coordinato degli interventi
di sistemazione urbana interconnessi con quelli volti alla
salvaguardia fisica della laguna e all'arresto e
all'inversione del processo di degrado.
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