| 1. La regione Veneto, sentito il Magistrato alle acque di
Venezia, stabilisce i criteri di salvaguardia ambientale che
devono essere rispettati nella fase di trattamento e di
recapito finale delle terre provenienti dal dragaggio dei
canali lagunari di Venezia.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 deve
tenersi anche conto:
a) dello stato dell'ambiente lagunare;
b) del miglioramento complessivo che
l'asportazione dei fanghi, conseguente al dragaggio dei
canali, assicura all'ambiente lagunare.
3. Spetta al Magistrato alle acque di Venezia indicare i
siti di recapito finale ed autorizzare la messa a dimora ed il
trasporto, nonché lo stoccaggio provvisorio dei fanghi
provenienti dallo scavo dei canali lagunari.
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