| 1. I progetti degli interventi di messa in sicurezza ed il
recupero delle aree inquinate che, ai sensi della presente
legge, sono realizzati dal Magistrato alle acque di Venezia e
dalla regione Veneto, devono essere approvati dagli enti
attuatori, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla
conferenza di servizi.
2. Prima dell'intrapresa della progettazione e della
successiva esecuzione, il Magistrato alle acque di Venezia e
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la regione Veneto devono individuare i soggetti privati ai
quali sia ascrivibile lo stato di degrado dei siti affinché,
entro trenta giorni, il privato confermi la propria
disponibilità a provvedere all'intervento di recupero.
3. Nel caso di assenso il privato può operare direttamente
ed in tale caso l'approvazione del progetto è di competenza
della regione o del Magistrato alle acque di Venezia, ovvero
demanda l'attività alla stessa regione o al medesimo
Magistrato alle acque di Venezia; in tale caso sono stabilite,
tra privato e amministrazione, le modalità di refusione dei
costi da parte dello stesso privato.
4. Qualora il privato operi direttamente, egli deve
presentare il progetto entro i quarantacinque giorni
successivi a quelli in cui ha manifestato il proprio assenso a
provvedere e deve intraprendere i lavori entro sessanta giorni
dall'approvazione del progetto.
5. Ove il privato non corrisponda alla diffida a
provvedere, o corrisponda negativamente, la regione Veneto o
il Magistrato alle acque di Venezia procedono avverso il
privato attivando specifico procedimento per il recupero del
finanziamento.
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