| 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, la regione
Veneto, l'Autorità portuale di Venezia ed il comune di Venezia
istituiscono, entro trenta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una Commissione
formata da non più di sette membri, individuati tra esperti e
professionisti anche stranieri, che deve redigere un piano di
interventi anche infrastrutturali, idonei a garantire, entro
un arco temporale di dieci anni, la riconversione del porto di
Venezia da scalo industriale a scalo commerciale, al fine di
poter avviare gli interventi che saranno definiti entro nove
mesi dall'insediamento della Commissione così da garantirne la
realizzazione in parallelo con gli interventi di competenza
Pag. 17
del Magistrato alle acque di Venezia volti al progressivo
allontanamento del traffico petrolifero.
2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 deve anche
essere individuata l'area idonea a realizzare la nuova
stazione marittima che deve essere prescelta sulla base di una
valutazione di costi-benefìci.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Comitato per
Venezia di cui all'articolo 25.
4. L'approvazione del piano per realizzare la nuova
stazione marittima determina il vincolo di destinazione
dell'area ivi prescelta.
5. Al fine di cui al comma 4 la regione Veneto ed il
comune di Venezia devono esprimere il loro parere sul
piano.
6. Nell'ambito del piano sono indicate modalità di
incentivazione per lo sviluppo delle attività portuali e
marittime.
7. L'Autorità portuale di Venezia e la regione Veneto
definiscono un programma per la realizzazione di un sistema
regionale di trasporto integrato acqua-gomma-ferrovia.
| |