| 1. E' istituito il Comitato per Venezia, di seguito
denominato "Comitato", che è composto da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri;
b) il Ministro dei lavori pubblici;
c) il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) il Ministro dell'ambiente;
e) il Ministro per i beni e le attività
culturali;
f) il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
g) il presidente della regione Veneto;
h) i sindaci di Venezia e di Chioggia.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o per sua delega dal Ministro dei lavori
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pubblici, sovrintende all'intera attività di cui alla presente
legge, nonché al controllo ed al coordinamento delle relative
iniziative.
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