| 1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti non
provvedano nei termini indicati dalla presente legge alla
redazione dei piani di programmazione delle relative attività,
i relativi termini sono prorogati automaticamente di sessanta
giorni. Decorso tale ulteriore periodo il Comitato assume le
necessarie iniziative, chiedendo anche che la regione Veneto o
lo Stato subentrino agli enti locali inadempienti,
predisponendo i piani di intervento.
| |