| 1. Una volta approvati i piani di intervento di cui alla
presente legge, si procede alla fase esecutiva al fine di
poter rispettare i tempi stabiliti dalla medesima legge.
2. Al fine di garantire il costante sviluppo delle
attività previste dalla presente legge, lo Stato, a decorrere
dal 1999, prevede, nel disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale, appositi
finanziamenti quali limiti di impegno in misura non inferiore
ai 150 miliardi di lire per anno.
3. Con cadenza biennale le amministrazioni interessate
devono presentare al Comitato un'apposita relazione
sull'avanzamento delle attività, oltre che l'eventuale
aggiornamento sotto il profilo dello sviluppo temporale dei
piani redatti ed approvati.
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