| 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, di seguito
denominata "Commissione", si esprime sui progetti da
realizzare ai sensi della presente legge, e comunque nel
centro storico di Venezia e nelle isole della laguna.
2. Il parere della Commissione è sostitutivo di ogni altra
autorizzazione, parere, visto, nulla osta, assenso o intesa
che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni
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statali, regionali, provinciali o comunali, in materia
urbanistica, edilizia ed ambientale, ordinariamente di
competenza delle amministrazioni regionale, statale o
comunale.
3. La Commissione è integrata di volta in volta con i
soggetti tenuti per legge a dare il parere ed è costituita
da:
a) un rappresentante della regione Veneto;
b) un rappresentante del comune di Venezia;
c) un rappresentante del comune di Chioggia;
d) un rappresentante del Magistrato alle acque di
Venezia;
e) un rappresentante della soprintendenza ai beni
culturali e ambientali di Venezia.
4. La Commissione è presieduta dal presidente della
regione Veneto o da un suo delegato.
5. Qualora il parere della Commissione sia adottato con
voto contrario del rappresentante del Magistrato alle acque di
Venezia per motivi attinenti all'equilibrio idraulico
lagunare, del rappresentante della soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Venezia per motivi attinenti alla
salvaguardia dell'ambiente paesistico-storico-archeologico ed
artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed
il presidente della regione rimette gli atti al parere del
Ministro dei lavori pubblici o del Ministro per i beni e le
attività culturali, i quali sono tenuti ad assumere le
relative determinazioni con provvedimento motivato entro
novanta giorni dal ricevimento degli atti.
6. Per il funzionamento degli uffici della Commissione, la
regione Veneto si avvale del proprio personale.
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