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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65990
DDL5576-0032
Progetto di legge Camera n. 5576 - testo presentato - (DDL13-5576)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5576. TESTIPDL
...C5576.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5576 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La Commissione per la salvaguardia di Venezia, di cui
  all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, di seguito
  denominata "Commissione", si esprime sui progetti da
  realizzare ai sensi della presente legge, e comunque nel
  centro storico di Venezia e nelle isole della laguna.
     2.  Il parere della Commissione è sostitutivo di ogni altra
  autorizzazione, parere, visto, nulla osta, assenso o intesa
  che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni
 
                              Pag. 20
 
  statali, regionali, provinciali o comunali, in materia
  urbanistica, edilizia ed ambientale, ordinariamente di
  competenza delle amministrazioni regionale, statale o
  comunale.
     3.  La Commissione è integrata di volta in volta con i
  soggetti tenuti per legge a dare il parere ed è costituita
  da:
         a)  un rappresentante della regione Veneto;
         b)  un rappresentante del comune di Venezia;
         c)  un rappresentante del comune di Chioggia;
         d)  un rappresentante del Magistrato alle acque di
  Venezia;
         e)  un rappresentante della soprintendenza ai beni
  culturali e ambientali di Venezia.
     4.  La Commissione è presieduta dal presidente della
  regione Veneto o da un suo delegato.
     5.  Qualora il parere della Commissione sia adottato con
  voto contrario del rappresentante del Magistrato alle acque di
  Venezia per motivi attinenti all'equilibrio idraulico
  lagunare, del rappresentante della soprintendenza ai beni
  culturali ed ambientali di Venezia per motivi attinenti alla
  salvaguardia dell'ambiente paesistico-storico-archeologico ed
  artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed
  il presidente della regione rimette gli atti al parere del
  Ministro dei lavori pubblici o del Ministro per i beni e le
  attività culturali, i quali sono tenuti ad assumere le
  relative determinazioni con provvedimento motivato entro
  novanta giorni dal ricevimento degli atti.
     6.  Per il funzionamento degli uffici della Commissione, la
  regione Veneto si avvale del proprio personale.
 
DATA=990120 FASCID=DDL13-5576 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5576 TOTPAG=0021 TOTDOC=0034 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=027 PAGFIN=0020 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=557600 00 FASCIDC=13DDL5576 SORTNAV=0557600 000 00000 ZZDDLC5576 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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