| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
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princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti
legislativi concernenti:
a) la sospensione del rilascio di immobili ad uso
abitazione;
b) la cessione demaniale di immobili e di aree
ubicati all'interno della conterminazione lagunare, sentita la
regione Veneto.
2. La regione Veneto provvede ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più provvedimenti legislativi concernenti:
a) la regolazione degli interventi edilizi nonché
di quelli di trasformazione e di modifica del territorio
all'interno della conterminazione lagunare, che alterano
l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in
maniera permanente;
b) un regolamento unico per la disciplina della
circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative
autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia.
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