| Onorevoli Colleghi! - Sono ormai largamente diffuse
l'attività e la conoscenza del catering e del
banqueting, che sono contratti di fornitura di pasti e
rappresentano anche un nuovo sistema di organizzazione per
festeggiare - quasi sempre all'aperto - avvenimenti familiari
o sociali. Tali attività in particolare consistono nel cedere,
per poco tempo e con varie forme negoziali, case, ville o
altri immobili al fine di provvedere a pranzi, con musica e
intrattenimenti vari, per molti invitati.
Di solito le pietanze arrivano già predisposte, ma alcuni
piatti, come cibi fritti o alla griglia, sono cotti sul luogo
con barbecue o cucine mobili. Anche altre attrezzature
quali tavoli, sedie, ombrelloni, eccetera, sono allestite
dall'organizzazione stessa.
I costi spesso sono distinti: il compenso al proprietario
dell'immobile e quanto spetta al gestore e ai fornitori. A
questi soggetti il sistema rende ottimi introiti, anche perché
il più delle volte sfugge ad un adeguato trattamento e
controllo fiscale. Non altrettanto conveniente esso è per i
regolari operatori del settore di ristorazione o del settore
alberghiero, creando gravi disturbi a coloro che abitano o
Pag. 2
lavorano in prossimità del luogo dove si svolge il
ricevimento. E' soprattutto sotto quest'ultimo aspetto che il
fenomeno dell'attività di catering presenta oscurità e
problemi, cioè sulle conseguenze di tale esercizio per i
proprietari limitrofi.
Da un punto di vista civilistico, il catering può
definirsi come quel contratto in cui una parte si obbliga,
verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare
l'altra parte di pasti pronti per essere consumati. Ciò
indurrebbe ad un inquadramento della fattispecie nel contratto
di somministrazione (articoli 1559 e seguenti del codice
civile).
Non è agevole, tuttavia, stabilire con precisione tale
inquadramento, perché nel rapporto fra proprietario
dell'immobile e gestore dell'organizzazione è ravvisabile un
affitto di breve durata, come pure non mancano elementi del
contratto di appalto di servizi.
Oltre al rapporto tra il somministrante (catarer) ed
il somministrato, assai vario può essere quello tra
quest'ultimo ed il fruitore dei pasti; si pensi alla
differenza che intercorre tra la fornitura (anche gratuita) di
pasti ai dipendenti di un'impresa e quella che una società di
navigazione aerea offre ai viaggiatori (nel diritto
internazionale, infatti, il catering è regolato come
prestazione accessoria del contratto di trasporto aereo o
marittimo).
In concreto, il fenomeno si presta facilmente all'evasione
fiscale, dal momento che il proprietario assume spesso le
vesti dell'anfitrione che accoglie, sia pure frequentemente,
molti amici nella sua casa; anzi, egli copre perfino
l'esistenza stessa di un distinto gestore. Quest'ultimo può
anche essere individuato, ma si tratta spesso di un
ristoratore che riesce con tale sistema a far sfuggire
all'accertamento una buona parte della sua attività.
Solo pochissimi organizzatori che vogliono assicurarsi una
parvenza di legalità si muniscono di forme autorizzatorie,
facendo intervenire personale della azienda sanitaria locale
(per fare accertare sufficienti condizioni igieniche) o
iscrivendosi nelle liste degli operatori commerciali.
Quanto ai danni per la quiete dei vicini (specie se
l'attività si svolge all'aperto, in zone molto abitate e dove
vi sia carenza di posteggio), ovvero quanto alla sleale
concorrenza ai ristoranti ed alberghi, è molto difficile
azionare i rimedi vigenti, considerato che queste feste sono
saltuarie, in luoghi mutevoli e quasi sempre in ore serali e
notturne.
La mancanza di una specifica disciplina del nuovo fenomeno
descritto ed il numero assai esiguo di sentenze in materia
(fino a questo momento emesse soltanto da giudici di merito)
determinano alcuni inconvenienti, tra i quali si ricordano:
a) la facile elusione fiscale ed il lavoro nero,
con conseguente pregiudizio anche per la concorrenza agli
alberghi ed ai ristoranti;
b) la non agevole qualificazione dell'attività ed
il non chiaro inquadramento nei contratti tipici, con
conseguenziali difficoltà interpretative; ad esempio, numerosi
piani regolatori prevedono zone vincolate a verde che non
tollerano l'esercizio di attività alberghiere; ma non è molto
evidente se il catering possa ritenersi compreso in
questa formulazione, nel senso che la ricezione di un gran
numero di ospiti determina analoghe ripercussioni circa la
viabilità, il parcheggio e l'immissione di rumori, di fumo ed
altro;
c) le difficoltà di controllo per il rispetto
delle esigenze di tutela dell'igiene, della sicurezza, della
quiete pubblica e della viabilità;
d) uno sviluppo eccessivo, anche da parte di
piccoli proprietari e con molta frequenza (se non addirittura
permanenza), di questa attività all'aperto e in zone abitative
o residenziali potrebbe determinare inquinamento
dell'ambiente, turbativa del lavoro, nonché grave diminuzione
del valore degli immobili limitrofi.
Non si vuole certo proibire od ostacolare questa nuova
attività diretta a soddisfare coloro che intendono festeggiare
particolari avvenimenti in luoghi ameni utilizzando importanti
immobili, parchi o giardini distanti dalle abitazioni.
Pag. 3
Tuttavia, per evitare gli inconvenienti cui si è fatto cenno,
si impone ormai una peculiare disciplina di tale attività.
La presente proposta di legge è composta da otto
articoli.
L'articolo 1 reca la definizione dell'attività di
catering e di banqueting, considerate attività di
impresa.
L'articolo 2 disciplina l'ipotesi che i servizi di
fornitura di pasti (banqueting in senso stretto), di
messa a disposizione dei locali e di gestione complessiva
dell'attività siano resi da soggetti diversi e non da un unico
soggetto imprenditore.
L'articolo 3 regola la forma e la registrazione del
contratto.
L'articolo 4 assoggetta le attività di catering alle
norme tributarie e previdenziali vigenti.
L'articolo 5 vieta l'esercizio del catering in
particolari luoghi ed a distanze determinate e l'articolo 6
sottopone l'attività alle norme di igiene e di sicurezza
previste dalle disposizioni vigenti.
L'articolo 7 disciplina la sanzione da applicare derivante
da violazioni dei divieti di cui agli articoli 5 e 6.
L'articolo 8 regola la data di entrata in vigore della
legge.
| |