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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65994
DDL5577-0002
Progetto di legge Camera n. 5577 - testo presentato - (DDL13-5577)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5577. TESTIPDL
...C5577.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5577 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Sono ormai largamente diffuse
  l'attività e la conoscenza del  catering  e del
  banqueting,  che sono contratti di fornitura di pasti e
  rappresentano anche un nuovo sistema di organizzazione per
  festeggiare - quasi sempre all'aperto - avvenimenti familiari
  o sociali.  Tali attività in particolare consistono nel cedere,
  per poco tempo e con varie forme negoziali, case, ville o
  altri immobili al fine di provvedere a pranzi, con musica e
  intrattenimenti vari, per molti invitati.
     Di solito le pietanze arrivano già predisposte, ma alcuni
  piatti, come cibi fritti o alla griglia, sono cotti sul luogo
  con  barbecue  o cucine mobili.  Anche altre attrezzature
  quali tavoli, sedie, ombrelloni, eccetera, sono allestite
  dall'organizzazione stessa.
     I costi spesso sono distinti: il compenso al proprietario
  dell'immobile e quanto spetta al gestore e ai fornitori.  A
  questi soggetti il sistema rende ottimi introiti, anche perché
  il più delle volte sfugge ad un adeguato trattamento e
  controllo fiscale.  Non altrettanto conveniente esso è per i
  regolari operatori del settore di ristorazione o del settore
  alberghiero, creando gravi disturbi a coloro che abitano o
 
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  lavorano in prossimità del luogo dove si svolge il
  ricevimento.  E' soprattutto sotto quest'ultimo aspetto che il
  fenomeno dell'attività di  catering  presenta oscurità e
  problemi, cioè sulle conseguenze di tale esercizio per i
  proprietari limitrofi.
     Da un punto di vista civilistico, il  catering  può
  definirsi come quel contratto in cui una parte si obbliga,
  verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare
  l'altra parte di pasti pronti per essere consumati.  Ciò
  indurrebbe ad un inquadramento della fattispecie nel contratto
  di somministrazione (articoli 1559 e seguenti del codice
  civile).
     Non è agevole, tuttavia, stabilire con precisione tale
  inquadramento, perché nel rapporto fra proprietario
  dell'immobile e gestore dell'organizzazione è ravvisabile un
  affitto di breve durata, come pure non mancano elementi del
  contratto di appalto di servizi.
     Oltre al rapporto tra il somministrante  (catarer)  ed
  il somministrato, assai vario può essere quello tra
  quest'ultimo ed il fruitore dei pasti; si pensi alla
  differenza che intercorre tra la fornitura (anche gratuita) di
  pasti ai dipendenti di un'impresa e quella che una società di
  navigazione aerea offre ai viaggiatori (nel diritto
  internazionale, infatti, il  catering  è regolato come
  prestazione accessoria del contratto di trasporto aereo o
  marittimo).
     In concreto, il fenomeno si presta facilmente all'evasione
  fiscale, dal momento che il proprietario assume spesso le
  vesti dell'anfitrione che accoglie, sia pure frequentemente,
  molti amici nella sua casa; anzi, egli copre perfino
  l'esistenza stessa di un distinto gestore.  Quest'ultimo può
  anche essere individuato, ma si tratta spesso di un
  ristoratore che riesce con tale sistema a far sfuggire
  all'accertamento una buona parte della sua attività.
     Solo pochissimi organizzatori che vogliono assicurarsi una
  parvenza di legalità si muniscono di forme autorizzatorie,
  facendo intervenire personale della azienda sanitaria locale
  (per fare accertare sufficienti condizioni igieniche) o
  iscrivendosi nelle liste degli operatori commerciali.
     Quanto ai danni per la quiete dei vicini (specie se
  l'attività si svolge all'aperto, in zone molto abitate e dove
  vi sia carenza di posteggio), ovvero quanto alla sleale
  concorrenza ai ristoranti ed alberghi, è molto difficile
  azionare i rimedi vigenti, considerato che queste feste sono
  saltuarie, in luoghi mutevoli e quasi sempre in ore serali e
  notturne.
     La mancanza di una specifica disciplina del nuovo fenomeno
  descritto ed il numero assai esiguo di sentenze in materia
  (fino a questo momento emesse soltanto da giudici di merito)
  determinano alcuni inconvenienti, tra i quali si ricordano:
         a)  la facile elusione fiscale ed il lavoro nero,
  con conseguente pregiudizio anche per la concorrenza agli
  alberghi ed ai ristoranti;
         b)  la non agevole qualificazione dell'attività ed
  il non chiaro inquadramento nei contratti tipici, con
  conseguenziali difficoltà interpretative; ad esempio, numerosi
  piani regolatori prevedono zone vincolate a verde che non
  tollerano l'esercizio di attività alberghiere; ma non è molto
  evidente se il  catering  possa ritenersi compreso in
  questa formulazione, nel senso che la ricezione di un gran
  numero di ospiti determina analoghe ripercussioni circa la
  viabilità, il parcheggio e l'immissione di rumori, di fumo ed
  altro;
         c)  le difficoltà di controllo per il rispetto
  delle esigenze di tutela dell'igiene, della sicurezza, della
  quiete pubblica e della viabilità;
         d)  uno sviluppo eccessivo, anche da parte di
  piccoli proprietari e con molta frequenza (se non addirittura
  permanenza), di questa attività all'aperto e in zone abitative
  o residenziali potrebbe determinare inquinamento
  dell'ambiente, turbativa del lavoro, nonché grave diminuzione
  del valore degli immobili limitrofi.
     Non si vuole certo proibire od ostacolare questa nuova
  attività diretta a soddisfare coloro che intendono festeggiare
  particolari avvenimenti in luoghi ameni utilizzando importanti
  immobili, parchi o giardini distanti dalle abitazioni.
 
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  Tuttavia, per evitare gli inconvenienti cui si è fatto cenno,
  si impone ormai una peculiare disciplina di tale attività.
     La presente proposta di legge è composta da otto
  articoli.
     L'articolo 1 reca la definizione dell'attività di
  catering  e di  banqueting,  considerate attività di
  impresa.
     L'articolo 2 disciplina l'ipotesi che i servizi di
  fornitura di pasti  (banqueting  in senso stretto), di
  messa a disposizione dei locali e di gestione complessiva
  dell'attività siano resi da soggetti diversi e non da un unico
  soggetto imprenditore.
     L'articolo 3 regola la forma e la registrazione del
  contratto.
     L'articolo 4 assoggetta le attività di  catering  alle
  norme tributarie e previdenziali vigenti.
     L'articolo 5 vieta l'esercizio del  catering  in
  particolari luoghi ed a distanze determinate e l'articolo 6
  sottopone l'attività alle norme di igiene e di sicurezza
  previste dalle disposizioni vigenti.
     L'articolo 7 disciplina la sanzione da applicare derivante
  da violazioni dei divieti di cui agli articoli 5 e 6.
     L'articolo 8 regola la data di entrata in vigore della
  legge.
 
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