| 1. Le attività e le prestazioni indicate nell'articolo 1,
se rese da più di un soggetto, sono considerate separate
attività di impresa, disciplinate dalle norme vigenti in
materia di appalto di servizi, di somministrazione e di
locazione di cose, in relazione al contenuto del contratto
stipulato tra il fruitore ed il contraente che ha assunto le
obbligazioni delle prestazioni complessivamente ed
unitariamente convenute.
| |