| 1. Le attività di cui all'articolo 1 sono vietate nei
luoghi nei quali i piani regolatori comunali, ovvero i piani
paesistici nazionali o regionali non consentono l'esercizio
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dell'attività alberghiera o di ristorazione, nonché nei luoghi
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni.
2. Salvo che sussistano autorizzazioni all'esercizio
dell'attività alberghiera e di ristorazione o di pubbliche
attività ricreative, le attività di cui all'articolo 1 sono
vietate in unità abitative distanti nei loro confini esterni
meno di 150 metri dai vicini fabbricati appartenenti a terzi
con destinazione di abitazione, di cura o di studio.
3. Alle attività di cui all'articolo 1 si applicano le
norme generali sui limiti relativi agli orari di chiusura di
locali pubblici ed all'inquinamento acustico.
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