| (Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi, il Ministro del
tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con onere
a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse
autorizzate ai sensi del comma 3.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi
capitoli dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540
miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli
anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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