| 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano un
motore per imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, e che
consegnano per la rottamazione uno dei prodotti motori
fabbricato in data anteriore al 1^ gennaio 1988, è
riconosciuto un contributo statale fino a lire 500 mila per i
motori di cilindrata non superiore a 300 centimetri cubici,
fino a lire un milione per i motori di cilindrata non
superiore a 750 centimetri cubici e fino a lire 1.500.000 per
i motori di cilindrata superiore a 751 centimetri cubici,
sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari
alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per
la verifica della data di fabbricazione dei motori rottamati
fa fede la data riportata nel certificato d'uso ovvero, in
caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli acquisti
effettuati dal 1^ ottobre 1999 al 30 settembre 2000, e
risultanti dal contratto stipulato dal venditore e
dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a) il motore nuovo di fabbrica acquistato sia un
motore, non omologato in precedenza, destinato alle
imbarcazioni da diporto, di cui alla legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei
motori di cui alla lettera a), in possesso, da data
anteriore al 31 dicembre 1997, allo stesso soggetto acquirente
del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data
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di acquisto del medesimo; il possesso deve risultare da una
dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della
documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di
acquisto che il motore consegnato al venditore è destinato
alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
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