| 1. Le imprese costruttrici o importatrici del motore nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano
tale importo quale credito di imposta per il versamento delle
ritenute della imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi
da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), dell'imposta locale sui
redditi (ILOR) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute
anche in acconto per l'esercizio nel corso del quale viene
emessa la fattura di vendita.
2. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente
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documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del certificato d'uso del motore
rottamato ovvero della documentazione sostitutiva di cui al
comma 1 dell'articolo 1;
c) copia della dichiarazione di presa in carico
del motore per la rottamazione da parte di un demolitore
autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 1.
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