| 1. Con provvedimenti legislativi di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 1999-2001 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite per
effetto delle disposizioni di cui alla presente legge possono,
in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a
reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 1
dell'articolo 5.
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