| 1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la
Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro
nazionale di informazione e documentazione europea, costituito
nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE),
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del
25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240.
2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle
Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori
del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma
1, con la quale si provvederà in particolare:
a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in
qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone
giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di
finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e
vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di
controllo previste dalle norme statali e comunitarie
vigenti.
3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve
informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea,
con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi
sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione
europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli
decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di
utenti;
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b) di formare il personale per la diffusione e
gestione della documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attività di
documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso
una serie di convenzioni con altri centri di studio e
documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986,
n. 390.
5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari
comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui
al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa,
sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di
cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei
componenti degli organi direttivi del Centro da parte del
Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta
annualmente alle predette Commissioni una relazione
sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività
del Centro.
6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nel
limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. A decorrere dal 2002, il
contributo sarà determinato con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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