| PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
il comma 6 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:
"6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a
decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri".
(Parere espresso il 15 marzo 2000)
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