| 1. Agli effetti della presente legge, si intende per
"inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce
artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo
altresì riguardo agli effetti prodotti da impianti di
illuminazione non necessari, siano essi diretti ad oggetti
oppure a soggetti.
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