| 1. Ai fini della prevenzione del fenomeno
dell'inquinamento luminoso competono allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo, di promozione e di
coordinamento generale dell'attività di progettazione,
produzione, installazione ed uso degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, insistenti sul
territorio nazionale;
b) il controllo periodico aereofotogrammetrico,
anche a mezzo di satelliti, con cadenza annuale, al fine di
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verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso
nonché lo stato di attuazione della presente legge.
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