| 1. Ai fini della prevenzione del fenomeno
dell'inquinamento luminoso nei rispettivi territori compete
alle regioni:
a) adeguare ai criteri della presente legge i
regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli
eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica od
esterna di qualsiasi tipo;
b) erogare contributi in favore dei soggetti
pubblici o privati che adottano i criteri stabiliti dalla
presente legge;
c) incentivare gli adeguamenti di conformità alle
norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna
già predisposti;
d) divulgare le problematiche oggetto della
presente legge, anche in collaborazione con enti ed
associazioni che, per loro specifica natura, possano offrire
un contributo competente all'attività di promozione;
e) promuovere iniziative di aggiornamento tecnico
e professionale del personale delle strutture operative delle
amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito
dell'illuminazione, ivi compresa la diffusione di materiale
informativo e documentale.
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