| 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e
privata, in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a
norma: "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico" ai sensi del comma 3. Per quelli in fase di
esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà
di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo i
criteri di cui alla presente legge.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 è vietata la
diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche
e di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui alla
presente legge.
3. Sono considerati "antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico" solo gli impianti aventi un'intensità
luminosa massima di 0 cd per lumen a 90^ ed oltre. Gli
stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta
efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia
ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in
grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione della luce degli
impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non
superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di
operatività. Le disposizioni relative ai dispositivi per la
sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti
privati e per le strutture in cui siano esercitate attività
relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della
giustizia e della difesa.
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4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne e similari, devono essere munite da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di
appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la
dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd
per 1000 lumen a 90^ ed oltre. E' concessa deroga per le
sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per
quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna
per impianti di modesta entità, ovvero fino a cinque centri
con singolo punto luce, per quelle di uso temporaneo o che
vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo
le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non
dotate di illuminazione propria devono essere illuminate
dall'alto verso il basso.
5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o
similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in
materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni
di dispersione della luce e consentire l'effettivo controllo
del flusso luminoso.
6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono
certificare tra le caratteristiche delle sorgenti di luce
commercializzate, la loro rispondenza ai criteri stabiliti
dalla presente legge mediante apposizione sul prodotto della
dicitura: "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico", e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso
corretto.
7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e di grandi
aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per
evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dagli stessi impianti.
8. Le disposizioni relative alla sola modifica
dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori
indicati nel presente articolo, devono essere attuate entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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