| 1. Gli osservatori astronomici e astrofisici professionali
che svolgono attività di ricerca scientifica e gli osservatori
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astronomici non professionali ed i siti di osservazione, ove
si svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica di
rilevante interesse regionale o interprovinciale, sono
tutelati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai
sensi dell'articolo 9.
2. L'elenco degli osservatori di cui al comma 1 è
predisposto ed aggiornato dalla Società astronomica italiana
di intesa con il Consiglio per la ricerca astronomica (CRA)
per quelli professionali e con l'Unione astrofili italiani
(UAI) per quelli professionali e per i siti di
osservazione.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la Società astronomica italiana indica gli
ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministero
dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, indicando le misure delle fasce di
rispetto necessarie e allegandone la relativa giustificazione
tecnica. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, provvede ad
inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 2, con
le relative fasce di rispetto.
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