| 1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati ai
sensi dell'articolo 8, si applicano le misure minime di
protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento
ottico stabilite dal presente articolo.
2. E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto di
illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro
una distanza di 500 metri dai confini degli osservatori
astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli
osservatori astronomici situati all'interno di centri
urbani.
3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti
astronomici tutelati è istituita una zona di particolare
protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente
un'estensione di raggio di un chilometro, entro la quale sono
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vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli
impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti
dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali
requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione
degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante
installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione
dei vetri di protezione nonché delle lampade. Per gli
osservatori astronomici professionali di interesse
internazionale il raggio di tale zona di particolare
protezione si estende per 5 chilometri.
4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti
astronomici tutelati è comunque istituita una zona di
particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui
estensione è fissata con decreto del Ministro
dell'ambiente.
5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'impiego
di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e
rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano
rifletterli verso il cielo entro 30 chilometri dagli
osservatori astronomici e dai siti tutelati; oltre questa
distanza ed entro un raggio di 50 chilometri dagli osservatori
professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90
gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. Per tutti
gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata
da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente
comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e
quelli di enti militari.
6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori
astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni
e comunque per non più di trenta giornate all'anno, i sindaci
dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le
esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone
di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale
ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti
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pubblici di illuminazione esterna.
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