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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66035
DDL5581-0011
Progetto di legge Camera n. 5581 - testo presentato - (DDL13-5581)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5581. TESTIPDL
...C5581.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5581 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati ai
  sensi dell'articolo 8, si applicano le misure minime di
  protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento
  ottico stabilite dal presente articolo.
     2.  E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto di
  illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro
  una distanza di 500 metri dai confini degli osservatori
  astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli
  osservatori astronomici situati all'interno di centri
  urbani.
     3.  Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti
  astronomici tutelati è istituita una zona di particolare
  protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente
  un'estensione di raggio di un chilometro, entro la quale sono
 
                               Pag. 8
 
  vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
  data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli
  impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti
  dalla medesima.  Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali
  requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione
  degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante
  installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione
  dei vetri di protezione nonché delle lampade.  Per gli
  osservatori astronomici professionali di interesse
  internazionale il raggio di tale zona di particolare
  protezione si estende per 5 chilometri.
     4.  Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti
  astronomici tutelati è comunque istituita una zona di
  particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui
  estensione è fissata con decreto del Ministro
  dell'ambiente.
     5.  A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
  di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'impiego
  di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e
  rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano
  rifletterli verso il cielo entro 30 chilometri dagli
  osservatori astronomici e dai siti tutelati; oltre questa
  distanza ed entro un raggio di 50 chilometri dagli osservatori
  professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90
  gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.  Per tutti
  gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata
  da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1,
  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
  modificazioni.  Sono esclusi dai provvedimenti del presente
  comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e
  quelli di enti militari.
     6.  Su richiesta dei responsabili degli osservatori
  astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni
  e comunque per non più di trenta giornate all'anno, i sindaci
  dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le
  esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone
  di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale
  ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti
 
                               Pag. 9
 
  pubblici di illuminazione esterna.
 
DATA=990121 FASCID=DDL13-5581 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5581 TOTPAG=0011 TOTDOC=0015 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=024 PAGFIN=0009 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=558100 00 FASCIDC=13DDL5581 SORTNAV=0558100 000 00000 ZZDDLC5581 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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