| 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o
la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la
prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa,
comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da
lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. Il sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare
dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione
dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate
senza la preventiva autorizzazione o in difformità della
medesima.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del
piano comunale dell'illuminazione, previa diffida del sindaco
a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni per ciascun
impianto.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del
piano comunale dell'illuminazione o delle fasce di rispetto
dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente
legge, previa diffida del sindaco a provvedere entro quindici
giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto.
5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da
lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti di cui al
presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento
luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite
dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a
pieno regime per tutta la durata della notte anche per
semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo
sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento
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degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri
stabiliti dalla presente legge.
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