| 1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1999, 500
milioni per il 2000 e 500 milioni per il 2001.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni
ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale
di illuminazione pubblica, in misura non superiore al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un
importo non superiore a lire 30 milioni.
4. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni
ulteriori contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di
cui alla presente legge degli impianti pubblici di
illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in
vigore della medesima, in misura non superiore al 50 per cento
della spesa e, comunque, per un importo non superiore a lire
70 milioni per ogni singolo intervento.
5. I contributi previsti ai commi 3 e 4 sono assegnati
sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
osservatori astronomici professionali tutelati;
b) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
osservatori astronomici non professionali e dei siti
tutelati;
c) comuni ricadenti nelle aree naturali protette
ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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