| 1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 593. - (Casi di appello). - 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, e 469, l'appello
contro le sentenze di condanna o di proscioglimento può essere
proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
a) mancata assunzione di una prova decisiva circa
la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte
dell'imputato, la presenza di circostanze aggravanti o
attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria o di quelle ad effetti speciali e
purché della prova la parte abbia fatto richiesta a norma
dell'articolo 495, comma 2;
b) sopravvenienza o scoperta, dopo la sentenza
appellata, di nuove prove che, sole o unite a quelle già
valutate, sono decisive per il giudizio sulla sussistenza del
fatto, la sua commissione da parte dell'imputato, la presenza
di circostanze aggravanti o attenuanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria o di
quelle ad effetti speciali;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite
a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o
di decadenza.
2. L'appello è inammissibile se è proposto per
motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o
manifestamente infondati o irrilevanti.
3. L'imputato non può appellare contro la sentenza
di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver
commesso il fatto.
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4. Sono inappellabili le sentenze di condanna
relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la
sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di
non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la
sola ammenda o con pena alternativa".
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