| 1. Dopo l'articolo 605 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 605- bis. - (Misure cautelari disposte dal giudice
di appello). - 1. Il giudice di appello, quando conferma la
sentenza di condanna dell'imputato e la pena da espiare non è
inferiore a cinque anni di reclusione, dispone,
contestualmente o successivamente alla sentenza, una misura
cautelare, se ritiene di non poter escludere il pericolo che
l'imputato si sottragga all'esecuzione della pena dandosi alla
fuga".
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