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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66054
DDL5584-0002
Progetto di legge Camera n. 5584 - testo presentato - (DDL13-5584)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5584. TESTIPDL
...C5584.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5584 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - 1.  La presente proposta di legge
  è finalizzata alla istituzione del Parco geominerario, storico
  e ambientale della Sardegna.  La iniziativa legislativa è
  necessaria per pervenire alla formale istituzione del Parco,
  dopo che si sono verificati prestigiosi riconoscimenti,
  nazionali ed internazionali, della consistenza del patrimonio
  storico culturale, tecnico-scientifico e geologico-ambientale
  dei siti nei quali si è sviluppata l'attività mineraria in
  Sardegna e della necessità di conservarlo e valorizzarlo anche
  in funzione di un nuovo modello di sviluppo dopo la crisi
  irreversibile di un'organizzazione produttiva incentrata sulle
  attività estrattive.
     Si aggiunge che le istituzioni più direttamente coinvolte,
  comuni, province e regioni, si sono espressamente e
  solennemente pronunciate in favore della istituzione del
  Parco, in piena intesa con il Governo.
     Giova richiamare sinteticamente le tappe del percorso
  precedente la presentazione della proposta di legge.
     La Conferenza generale dell'UNESCO tenuta a Parigi, dal 24
  ottobre al 12 novembre 1997, ha istituito la rete mondiale dei
  geositi-geoparchi, con lo scopo di tutelare e valorizzare il
  patrimonio tecnico-scientifico, storico, culturale e
  ambientale dei siti nei quali l'uomo ha utilizzato le risorse
  geologiche e minerarie.
     In data 10 dicembre 1997, è stata sottoscritta un'intesa
  di programma tra la regione sarda, il Ministero dell'ambiente,
  il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che impegna,
  tra l'altro, lo Stato e la regione a mettere in atto tutte le
 
                               Pag. 2
 
  azioni necessarie per la formale istituzione del Parco
  geominerario, storico e ambientale della Sardegna.
     L'UNESCO, in data 30 luglio 1998, ha sottoscritto, a
  Parigi, l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco
  geominerario, storico e ambientale della Sardegna,
  dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei
  geositi-geoparchi.
     In data 30 settembre 1998 è stata sottoscritta la  Carta
  di Cagliari  fra UNESCO, Governo, regione, enti locali e
  università, che fissa i princìpi fondamentali per la
  salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico,
  storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle
  vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e
  minerarie della Sardegna.  Nella stessa  Carta di
  Cagliari,  fra le altre cose, i firmatari "si impegnano a
  promuovere e sostenere la formale istituzione del Parco con
  l'adozione degli atti amministrativi e legislativi più
  opportuni a livello regionale, nazionale e internazionale, con
  particolare attenzione al rispetto delle autonomie, delle
  prerogative e delle esigenze delle comunità locali".
     Proprio allo scopo di coinvolgere ed assicurare alle
  autonomie locali le informazioni necessarie sul Parco
  geominerario si sono tenute, a decorrere dal mese di gennaio
  1998, numerose assemblee nei comuni interessati riscontrando
  grande interesse e partecipazione.  Si è potuto così arrivare
  all'assemblea dei sindaci, tenutasi il 27 novembre ultimo
  scorso a Cagliari, avendo già fornito il materiale e le
  informazioni necessari per comprendere i contenuti e le
  prospettive della proposta per l'istituzione dello stesso
  Parco.  L'assemblea dei sindaci si è conclusa con un ordine del
  giorno unitario nel quale, tra l'altro, si sottolinea
  l'esigenza che "la Giunta regionale approvi rapidamente la
  proposta di articolato normativo ed attivi le procedure
  dell'"Intesa" con lo Stato entro il corrente anno" per
  consentire al Governo di presentare il disegno di legge in
  Parlamento.
     La presente proposta di legge si muove lungo la linea
  condivisa da Governo ed istituzioni locali e vuole agire da
  acceleratore del pronunciamento parlamentare senza intenti
  esclusivi di altre iniziative legislative assumibili dai
  soggetti abilitati.
     2.  Il Parlamento già in passato ha dato seguito a diversi
  riconoscimenti dell'UNESCO approvando specifiche leggi
  finalizzate al recupero, alla salvaguardia e alla
  valorizzazione dei siti dichiarati patrimonio dell'umanità.
  Alcuni esempi:
         a)  legge n. 230 del 1978 recante:
  " Provvedimenti urgenti per il risanamento della rupe di
  Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio
  paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due
  città ".  Con tale legge sono stati stanziati finora oltre
  400 miliardi di lire;
         b)  legge n. 771 del 1986 recante:
  " Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera ".  La
  legge ha consentito uno stanziamento statale di 100 miliardi
  di lire per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989.
     3.  L'opportunità di istituire il Parco geominerario con
  una legge nazionale è giustificata dagli obblighi che derivano
  allo Stato di salvaguardare beni e valori dichiarati
  dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.  E' inoltre giusto che lo
  Stato contribuisca con sue risorse agli obiettivi del
  Parco.
     La procedura istitutiva del Parco geominerario è basata
  sul principio della "leale cooperazione" che connota il
  regionalismo cooperativo.  Conseguentemente e coerentemente si
  è proposto il ricorso allo strumento dell'intesa fra Stato e
  regione.  Il ricorso allo strumento dell'intesa, proponibile in
  via generale in relazione all'evoluzione in senso di nuovo
  regionalismo e persino di federalismo dei rapporti all'interno
  della Repubblica, è peraltro scontato (essendo la Sardegna una
  regione ad autonomia speciale), anche alla luce della legge n.
  349 del 1991 sulle aree protette.
     Il Parco geominerario è una particolare fattispecie di
  parco, in quanto polifunzionale e rispondente ad interessi
  pubblici eterogenei, appartenenti alla materia ambientale, ai
  beni culturali e ambientali e alla materia economico sociale.
  Particolare valenza assume questa ultima materia poiché il
  Parco è formato da territori connotati dall'irreversibile
 
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  declino dell'attività estrattiva e da grave crisi
  economico-sociale.
     E' sembrato necessario, anche per un valore simbolico e
  comunque per una proiezione di rilievo internazionale e
  comunitario del Parco geominerario, ricordare il prestigioso
  riconoscimento ottenuto dall'UNESCO quale primo parco
  geominerario di una prossima rete mondiale dei parchi
  geominerari; ed in secondo luogo ricordare la sottoposizione
  agli effetti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
  maggio 1992, sui siti ed  habitat  di interesse
  comunitario, nonché agli obblighi derivanti dal regolamento di
  attuazione della direttiva citata, emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.  Entrambi gli
  obblighi costituiscono, infatti, potenzialità per il Parco
  geominerario, di porsi quale interfaccia con interlocutori di
  rilievo europeo e mondiale per procedere ad una rilevazione ed
  acquisizione dei dati relativi alla rete e divenire altresì
  forse anche una struttura operativa a disposizione delle
  istituzioni interessate.  Infine è stata posta in adeguato
  rilievo una peculiarità esclusiva del Parco, cioè quella di
  curare istituzionalmente interessi pubblici.
     La scelta metodologica generale compiuta dal punto di
  vista organizzativo, si basa sui seguenti presupposti: il
  riconoscimento e la valorizzazione della autonomia speciale
  della regione Sardegna ed al suo interno delle autonomie
  locali territoriali, tenendo presente la competenza che la
  regione stessa ha acquisito a seguito di recenti modifiche
  costituzionali dell'ordinamento e del controllo degli enti
  locali territoriali.  Pertanto, da un lato si è scelta la
  formula consortile per la gestione del parco e non
  l'entificazione del Parco stesso (come pure sarebbe stato
  possibile in rigida applicazione della legge n. 394 del 1991);
  dall'altro è prevista una larga autonomia.
     Si è pure seguita la divisione, che ormai costituisce
  principio di costituzione materiale, tra competenze di
  indirizzo e di controllo da un lato, e competenze di
  attuazione e di gestione dall'altro, tenendo presente il
  decreto legislativo n. 29 del 1993, come opportunamente
  modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998.  Ciò ha
  comportato altresì la necessità di qualificare il direttore
  del Parco come vero e proprio organo di rilevanza esterna,
  responsabile della gestione del Parco stesso e delle sue
  strutture tecniche.
     Gli attori del consorzio sono essenzialmente lo Stato,
  attraverso i Ministeri che curano gli interessi pubblici di
  riferimento ricordati negli articoli 1 e 2 della presente
  proposta di legge; la regione Sardegna attraverso i
  corrispondenti assessorati; le province autonome ed i comuni
  ricadenti all'interno della sua perimetrazione.  Da ciò
  consegue l'entificazione del consorzio quale ente pubblico
  associativo - in particolare assimilato agli enti di ricerca
  di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, recante
  " Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica " - e non quale ente parastatale
  parco, ente strumentale e di servizio dipendente dal Ministero
  dell'ambiente.  Al contrario, si è voluta esaltare l'autonomia
  politico-amministrativa del consorzio, la sua territorialità,
  fino a conferirgli la possibilità di dotarsi di un autonomo
  ordinamento giuridico, con una forma speciale di vigilanza ad
  opera della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
  decreto legislativo n. 281 del 1997, da esercitare mediante
  periodiche riunioni collegiali in conferenza di servizi
  obbligatoria (articolo 3).
     L'articolo 4 definisce gli organi del consorzio.
     L'articolo 5 designa il meccanismo di nomina e le funzioni
  del presidente.
     L'articolo 6 designa le funzioni e il procedimento di
  nomina del consiglio direttivo.
     L'articolo 7 prevede un collegio di revisori dei conti
  formato da tre membri.
     Come già accennato, il direttore è modellato strettamente
  sulla distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione di
  cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
  modificazioni, seguendo altresì l'impostazione data
  dall'articolo 51 della legge n. 142 del 1990.
     La peculiarità della fattispecie sottoposta alla presente
  proposta di legge rendeva estremamente difficile e comunque
 
                               Pag. 4
 
  assai farraginosa la redazione di un "piano del Parco" dotato
  di caratteri imperativi e monosettoriali, così come previsto
  dalla legge n. 394 del 1991 ed anche dalle leggi speciali
  nazionali e regionali in materia di aree protette, che
  comunque seguono un modello precostituito.  Non bisogna infatti
  dimenticare che gli interessi pubblici curati dal consorzio
  del Parco, secondo l'articolo 1 della presente proposta di
  legge, sono molteplici e tra di essi assume valore
  preponderante quello mirante alla riconversione produttiva ed
  alla ripresa dell'occupazione.  E' sembrato perciò ragionevole
  considerare il piano in linea di massima quale documento
  amministrativo a carattere informativo ma dotato anche di una
  doppia percettività:
         a)  una di carattere globale risultante dal ruolo
  di coordinamento con tutti gli strumenti urbanistici,
  ambientali e di settore vigenti nella regione Sardegna,
  ovviamente nei territori soggetti a perimetrazione;
         b)  una di carattere specifico ed a stralcio,
  qualora si renda necessario e non altrimenti provvedibile su
  singole aree o territori per assicurare una concreta
  realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui
  all'articolo 2.  In tale caso, peraltro, sarebbe stato
  assolutamente insufficiente adottare sia pure a stralcio una
  normale procedura di strumento urbanistico, anche modellata
  sulla doppia fase (adozione ed approvazione), di varianti
  riguardanti singole aree o territori anche estesi.  Si è
  pertanto ritenuto che dovesse essere utilizzato lo strumento
  obbligatorio della conferenza di servizi basata sul principio
  maggioritario; nonché l'effetto sostitutivo di qualsiasi
  provvedimento di abilitazione, a qualsivoglia titolo
  necessario.
     Rimane tuttavia, al di fuori di questa semplificazione, la
  procedura di valutazione di impatto ambientale, in linea con
  le norme europee (direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
  giugno 1985), e con la terza legge Bassanini.  Non è certo
  esagerato definire tale strumento il principale ed
  insostituibile modulo di intervento, da cui dipende il
  successo della stessa idea del Parco geominerario.  Tuttavia,
  anche in questo caso esso non è assimilabile al modello
  omologo previsto dalla legge n. 394 del 1991.  Solo in alcune
  aree, ad esempio, il piano può intervenire a disciplinare
  coattivamente l'esercizio di attività economiche che
  altrimenti sarebbero incompatibili con la protezione degli
  interessi naturalistici, ambientali e paesistici.  Comunque in
  tali eccezionali ipotesi l'articolo 12 detta un'apposita
  disciplina di equo indennizzo.  Fermo restando che l'ipotesi
  dell'indennizzo, come già detto, appare marginale, si è
  comunque voluta attribuire al consorzio una capacità di
  acquisto con criteri privatistici di aree necessarie per
  l'esercizio delle proprie finalità, speculare al potere di
  dismissione previsto nell'articolo 13.
     Soprattutto per la realizzazione di opere pubbliche di
  pubblico interesse si è reso peraltro necessario attribuire
  anche il potere espropriativo in conformità alle vigenti leggi
  nazionali e regionali.
     La disposizione finanziaria (articolo 16) reca una
  autorizzazione di spesa pari a 20 miliardi di lire per il 1999
  e a 40 miliardi di lire per gli esercizi successivi.  E' posto
  il vincolo che almeno l'80 per cento dello stanziamento sia
  destinato agli investimenti necessari per il perseguimento
  delle finalità istituzionali del Parco.
 
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