| (Istituzione del Parco).
1. E' istituito, a seguito di intesa con la regione
Sardegna, il Parco geominerario, storico e ambientale della
Sardegna, di seguito denominato "Parco".
2. Il Parco, riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco
geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, gode
dei privilegi, diritti e facoltà derivanti da tale
riconoscimento.
3. Il territorio del Parco e le attività in esso svolte
sono di rilevante interesse ambientale, ecologico, storico,
culturale, paesaggistico, produttivo, economico-sociale e
naturalistico anche ai sensi e per gli effetti della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
4. La istituzione e la gestione del Parco sono basate sul
principio di sussidiarietà e in particolare sul ruolo diretto
dei comuni partecipanti al consorzio del parco.
5. Il Parco coopera con gli organismi nazionali ed
internazionali per lo sviluppo della rete dei
geositi-geoparchi.
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