| (Finalità e attività del Parco).
1. La istituzione e la gestione del Parco perseguono
armonicamente gli obiettivi di:
a) conservazione delle testimonianze storiche e
culturali dell'attività mineraria;
b) tutela dei siti di interesse geologico,
naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;
c) creazione di nuove opportunità di sviluppo
economico e sociale e di nuova occupazione.
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2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra
le altre, le seguenti attività:
a) ripristino e riabilitazione ambientale delle
aree interessate da attività minerarie dismesse;
b) difesa e ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici ed in generale interventi di difesa
del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;
c) protezione e conservazione dei siti geologici
più rappresentativi con le connesse peculiarità
paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche,
idrogeologiche e geomorfologiche;
d) protezione e conservazione di specie animali e
vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed
endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di
monumenti naturali ed in generale di siti ed habitat di
rilevante interesse;
e) protezione e recupero dei valori archeologici,
artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività
minerarie tradizionali;
f) riconversione del modello di sviluppo dei
territori interessati da attività minerarie dismesse verso
nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media
impresa, ad alto tasso di occupazione.
3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie
dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di
carattere economico e sociale nel rispetto delle leggi vigenti
e delle finalità generali del Parco. Le infrastrutture
necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
sono realizzate in coerenza con le finalità generali del
Parco.
4. Il Parco svolge direttamente o in collaborazione con
altri soggetti le attività di cui al comma 2 nel rispetto e in
coerenza con le norme vigenti nelle rispettive materie.
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