| (Consorzio del Parco).
1. Il Parco è gestito da un consorzio fra lo Stato, la
regione Sardegna, le province e i comuni interessati.
2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia ordinamentale ed è sottoposto alla
vigilanza dei Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività
culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La vigilanza è
resa in conferenza obbligatoria di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
3. Il consorzio assume la denominazione ufficiale di
"Consorzio del Parco geominerario, storico e ambientale della
Sardegna", ha sede presso l'ufficio di presidenza come
stabilito nello statuto, ed è assimilato agli enti di cui alla
legge 9 maggio 1989, n. 168.
| |