| (Direttore del Parco).
1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della
gestione del Parco. Ad esso e agli altri dirigenti spettano
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di
diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. Il direttore è responsabile in via esclusiva
dell'attività del Parco, della sua gestione, e dei relativi
risultati.
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3. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo tra
persone di sperimentata competenza.
4. Spettano al direttore:
a) la elaborazione degli schemi del piano
territoriale di coordinamento di cui all'articolo 9, in
coordinamento e in collaborazione con il sistema delle
autonomie locali;
b) la elaborazione degli schemi di piani di
sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 10, e dei
regolamenti e atti generali di gestione delle attività del
Parco;
c) l'elaborazione dei documenti di programmazione
territoriale, economica e finanziaria a cadenza annuale e la
redazione della relazione annuale sullo stato delle attività
del Parco e del suo territorio;
d) la responsabilità della esecuzione dei lavori
pubblici, delle forniture e dei servizi necessari per la
gestione del Parco e per lo sviluppo delle sue attività;
e) la preparazione, il controllo e il monitoraggio
delle attività amministrative e delle procedure di competenza
degli organi del consorzio nonché il raccordo, anche mediante
conferenze di servizi e accordi di programma, con le attività
di competenza di qualsiasi autorità esterna al Parco, ma
necessarie e comunque interferenti con l'esercizio delle
attività del Parco;
f) la pubblicizzazione, l'orientamento e l'ausilio
documentale e procedurale nei confronti dei soggetti privati e
pubblici interessati ai finanziamenti internazionali,
comunitari, nazionali, regionali e locali comunque attinenti
alle finalità della presente legge;
g) la vigilanza dei territori e delle aree
ricompresi nella perimetrazione del Parco, avvalendosi del
corpo forestale della regione Sardegna.
5. Il Consorzio del Parco, previa stipula di apposite
convenzioni, si avvale degli enti della regione Sardegna e
dello Stato, nonché delle società dai medesimi controllate e
collegate, per tutte le attività necessarie per il
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raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, quando
non svolgibili direttamente.
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