| (Piano territoriale di coordinamento
del Parco).
1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco è il
documento amministrativo-informativo e di controllo,
risultante dal coordinamento, effettuato anche tramite
strumenti informatici, dei piani territoriali urbanistici,
urbanistico-ambientali e di settore vigenti nella regione
Sardegna. Il piano è sottoposto alla approvazione del
consiglio direttivo del Parco.
2. Qualora si renda necessario provvedere per singole aree
o territori ad un autonomo livello di pianificazione per
assicurare la concreta realizzazione delle finalità e degli
obiettivi di cui all'articolo 2, il presidente del Parco, su
conforme delibera del consiglio direttivo, convoca una
conferenza di servizi con i rappresentanti autorizzati di
tutti gli interessi pubblici coinvolti, che decide secondo il
principio maggioritario.
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3. L'approvazione nella conferenza di servizi, ai sensi
del comma 2, del singolo strumento di pianificazione,
costituisce variante di qualsiasi strumento
urbanistico-territoriale e ambientale sia di carattere
generale che settoriale. Essa comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e
delle opere ivi previsti, e sostituisce qualsiasi
provvedimento di abilitazione comunque denominato di livello
statale, regionale, provinciale e locale.
4. Il piano territoriale di coordinamento del Parco deve
essere immediatamente aggiornato di conseguenza.
5. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale
secondo le procedure e le competenze di rispettiva pertinenza
statale e regionale.
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