| (Piano economico-sociale di gestione
del Parco).
1. Il piano di sviluppo economico-sociale di gestione del
Parco definisce gli obiettivi economici e sociali più idonei
per la realizzazione delle finalità di riconversione e di
sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella
perimetrazione, curando il raccordo e l'inserzione degli
interventi previsti nel piano territoriale di coordinamento di
cui all'articolo 9.
2. Il piano cura e disciplina il coordinamento di tutti
gli interventi pubblici previsti dalle leggi statali e
regionali vigenti e disciplina tempi e modalità di
realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle
risorse finanziarie assegnate.
3. Il piano disciplina, anche mediante accordi di
programma, le iniziative economico-sociali che prevedono il
concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di
finanziamento privato ammissibile, e regola forme e modalità
di dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le
finalità di cui alla presente legge.
4. Il piano analizza, valuta e disciplina forme e modalità
di applicazione ed utilizzazione degli strumenti di
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programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni.
5. Il piano studia, analizza e recepisce gli interventi
produttivi privati di rilevante interesse per le finalità
della presente legge, elaborando le forme di concorso e di
ausilio finanziario più efficaci per il successo delle
iniziative imprenditoriali private.
6. Il piano disciplina obiettivi, tempi, modalità,
procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli
interventi di riassetto, di recupero, di riabilitazione
ambientale nonché quelli di recupero dei compendi immobiliari
previsti dalle leggi vigenti e individua le forme più
appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree,
territori ed immobili recuperati, disciplinando forme e
modalità di concessione, di assegnazione e di alienazione.
7. Il piano è approvato dal consiglio direttivo del
Parco.
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