| (Disciplina del permesso).
1. Il rilascio di concessioni e di autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è
sottoposto al preventivo permesso del consiglio direttivo del
Parco.
2. Il permesso verifica la conformità tra le disposizioni
del piano territoriale di coordinamento del Parco e le
possibilità di utilizzare le disposizioni anche di
incentivazione previste dal piano economico-sociale di
gestione; il provvedimento è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine si intende rilasciato e si
applica la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Il diniego, che è immediatamente impugnabile in sede di
giurisdizione esclusiva ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e del
consorzio del Parco.
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