| (Acquisti, espropriazioni, indennizzi).
1. Il Consorzio del Parco, secondo le indicazioni del
piano economico-sociale, può espropriare, acquistare, anche
nell'esercizio del diritto di prelazione, prendere in
locazione e utilizzare, secondo apposite convenzioni, aree ed
immobili necessari per il conseguimento delle finalità della
presente legge.
2. Il Consorzio del Parco, nei soli casi in cui il piano
territoriale di coordinamento o il piano economico-sociale
impediscano la continuazione dell'esercizio di attività
economiche, è tenuto ad indennizzare i soggetti interessati
secondo princìpi equitativi e nel rispetto del
contraddittorio, anche relativamente alle stime dei criteri e
dei valori di indennizzo, provvedendovi tempestivamente.
| |